
Secondo la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 26981 depositata il 16.10.2026) in caso di accertamento induttivo per omessa dichiarazione la sola esibizione delle fatture di acquisto non è sufficiente per usufruire della detrazione Iva.
In tal caso occorre infatti verificare non solo l’esistenza dei requisiti sostanziali, ma anche che il contribuente abbia esercitato il relativo diritto entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.