SOCIETA’ CANCELLATE: SANZIONI NON TRASFERIBILI

SOCIETA’ CANCELLATE: SANZIONI NON TRASFERIBILI


La Cassazione, con sentenza n. 5986 del 17.03.2026, superando precedenti contrari orientamenti, ha affermato che, in caso di estinzione di una società, le sanzioni tributarie non si trasmettono ai soci.

Tale principio è desumibile dal D.lgs 472/1997, disposizione per cui la responsabilità sanzionatoria non può essere estesa a soggetti diversi dall’effettivo autore della violazione.

 Unica eccezione nei casi di abuso della personalità giuridica, fattispecie per cui viene meno l’autonomia soggettiva dell’ente.