
La Cassazione, con sentenza n. 5986 del 17.03.2026, superando precedenti contrari orientamenti, ha affermato che, in caso di estinzione di una società, le sanzioni tributarie non si trasmettono ai soci.
Tale principio è desumibile dal D.lgs 472/1997, disposizione per cui la responsabilità sanzionatoria non può essere estesa a soggetti diversi dall’effettivo autore della violazione.
Unica eccezione nei casi di abuso della personalità giuridica, fattispecie per cui viene meno l’autonomia soggettiva dell’ente.