Con risoluzione n. 49/E del 16.09.2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter utilizzare i crediti per energia elettrica e gas consumati nel 3° trimestre 2022.
Si ricorda che per le imprese non energivore/non gasivore spetta:
- un credito d’imposta del 15% della spesa per energia elettrica se i costi del 2° trimestre 2022 sono incrementati di oltre il 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019;
- un credito d’imposta del 25% della spesa per il gas se il prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 è incrementato di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019;
alle imprese energivore/gasivore spetta:
- un credito d’imposta del 25% della spesa per energia elettrica se i costi del 2° trimestre 2022 sono incrementati di oltre il 30% rispetto a quelli del 2° trimestre 2019;
- un credito d’imposta del 25% della spesa per il gas se il prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 è incrementato di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019.
I crediti, entro e non oltre il 31.03.2023, possono
essere utilizzati in compensazione oppure,
previo visto di conformità, ceduti a terzi.
I
codici tributo sono i seguenti:
- imprese
energivore “6968”
- imprese
gasivore “6969”;
- imprese
non energivore “6970”
- imprese
non gasivore “6971”
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.