FATTURE ELETTRONICHE: TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

FATTURE ELETTRONICHE: TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO


Con il DL n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”) il legislatore, a modifica dell’art. 6, c. 2, del DM 17 giugno 2014, ha innalzato, da € 250 a € 5.000, per le fatture elettroniche emesse dal 01.01.2023, la soglia entro cui sarà possibile versare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Dal 2023 il pagamento potrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto:

1° trimestre – 31 maggio.

2° trimestre – 30 settembre.

3° trimestre – 30 novembre.

4° trimestre – 28/29 febbraio dell’anno successivo

È prevista un limite/soglia al di sotto del quale il versamento trimestrale dell’imposta potrà essere differito al termine previsto per il successivo trimestre.

Quindi qualora il dovuto dell’imposta di bollo relativo al 1° trimestre non superi € 250 il termine di versamento slitterà dal 31.05 al 30.09 mentre qualora il bollo dovuto nei primi due trimestri dell’anno non superi 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30.11.