ENTI DI PROTEZIONE CIVILE: ISCRIZIONE AL RUNTS

ENTI DI PROTEZIONE CIVILE: ISCRIZIONE AL RUNTS


A seguito di numerosi quesiti pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei gruppi comunali di protezione civile disciplinati dall’articolo 35 del D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), nonché delle altre forme di volontario organizzato di protezione civile previste dal successivo articolo 36, con nota n. 9663 del 30.06.2022, il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS di tali  Enti.

Viene precisato che l’esclusione generale dal perimetro del Codice del Terzo Settore dei soggetti sottoposti a direzione, controllo e coordinamento da parte di pubbliche amministrazioni, in considerazione di quanto previsto dal Codice della protezione civile, non si applica alle realtà attive nel campo della protezione civile.

I gruppi comunali, nel rispetto della disciplina specifica prevista ai fini della loro costituzione e per il successivo inserimento nello specifico elenco di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 1/2018, sono iscritti nella sezione “Altri enti del terzo settore”.

Per quanto precede il Ministero ritiene dunque che gli uffici del RUNTS saranno chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie, nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun rilievo sul contenuto dello statuto degli stessi.