ASSEMBLEE DI ASSOCIAZIONI E DI ENTI DEL TERZO SETTORE

ASSEMBLEE DI ASSOCIAZIONI E DI ENTI DEL TERZO SETTORE


La Commissione Terzo Settore del Notariato di Milano, con la massima n. 12, ha recentemente affermato che, considerati gli articoli 20 e 21 di cui al Libro primo del Codice Civile, non rinvenendosi nell’attuale ordinamento principi contrari, le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi (associazioni, fondazioni e comitati), privi della qualifica di ETS, pur in assenza di specifica previsione statutaria, potranno ancora essere svolte in videoconferenza. Unica condizione essenziale è continuare ad assicurare la contestualità e verificare l’identità dei partecipanti.

Al contrario, negli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Dlgs 117/2017, “L’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”. Pertanto, dopo il 31.07.2022, ad oggi termine statuito dalle norme emergenziali, le assemblee tenute da tali enti con sistemi informatici saranno ammesse solo in caso di previsione espressa dello statuto.

Con la massima n. 13 i notai meneghini hanno invece puntualizzato che, in mancanza di contraria disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione e degli organi di controllo, considerata anche l’assenza di regole sia da parte del Codice Civile che del Codice del Terzo Settore, possono/potranno essere convocate e svolgersi ancora con sistemi di telecomunicazione.