
La Commissione Ue, con comunicato del 06.05.2022, ha annunciato l’autorizzazione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (ex art. 28 del DL 34/2020), beneficio esteso, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, anche alle imprese del “settore turistico” (art.5 del DL 4/2022 “Sostegni-ter”).
L’agevolazione, che spetta al ricorrere del requisito della diminuzione del fatturato/corrispettivi nel singolo mese di riferimento dell’anno 2022 (gennaio – febbraio – marzo) di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, è ora dunque pienamente efficace e compete nelle seguenti misure:
– 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– 30% dell’ammontare del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda comprensivi di almeno un immobile, a uso non abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– 50% dell’ammontare del canone relativo all’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive.
Pur in assenza di uno specifico riferimento, all’interno del predetto comunicato, parrebbe che, tra gli altri, possano usufruire del beneficio quelle imprese con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”.