COMUNICAZIONE DEL LAVORO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE DEL LAVORO OCCASIONALE


Con nota n. 881 del 22.04.2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in merito alla comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale per cui, il 30.04.2022, scade il termine per adempiere all’obbligo di comunicazione utilizzando gli indirizzi di posta elettronica (mail ordinaria) già indicati dalle varie sedi territoriali.

Pur essendo operativo, a partire dallo scorso 28 marzo, il nuovo applicativo, l’Ispettorato, rivendendo il proprio orientamento, espresso in precedenza con nota 573/2022, ha ritenuto opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica ordinaria già in uso. Tuttavia, al fine di incentivare i committenti ad utilizzare l’apposito canale telematico messo a disposizione dal Ministero, lo stesso Ispettorato preannuncia che “tenuto conto che tale modalità di comunicazione non consente un adeguato monitoraggio degli adempimenti (a causa della mancanza di un quadro complessivo delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relative contenuti), eventuali verifiche, anche a campione, dovranno essere effettuate in via prioritaria nei confronti dei committenti che utilizzano gli indirizzi di posta in luogo dell’applicativo”.