COMPENSI A CUSTODI E MAGAZZINIERI

COMPENSI A CUSTODI E MAGAZZINIERI


Con la risposta 189 del 12/04/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla classificazione dei compensi corrisposti da un’associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal CONI, ai custodi, ai giardinieri e agli addetti alle pulizie di un impianto sportivo.

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che le somme erogate da un’ASD alle sopra richiamate figure, impiegate all’interno di un palazzetto dello sport tenuto in gestione, non rientrano tra i redditi diversi, ex art 67 del TUIR.

In merito alle condizioni che consentono l’applicazione del regime agevolativo ex art 67, comma 1, let m) del Tuir, l’AdE richiama la Circolare del 1° dicembre 2016 con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che:


  1. l’associazione/società sportiva dilettantistica deve essere riconosciuta dal Coni attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive ;
  2. il percettore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Considerato quanto sopra, si osserva che le prestazioni rese dai custodi, dai giardinieri e dagli addetti alle pulizie del palazzetto non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’Asd istante. Appaiono piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo, il quale determina l’impossibilità di far rientrare i relativi compensi fra i redditi diversi e applicare la connessa disposizione agevolativa.