IRREGOLARE FUNZIONAMENTO UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE

IRREGOLARE FUNZIONAMENTO UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE


Con Provvedimento dello scorso 1° aprile, l’Agenzia delle Entrate ha accertato, per le giornate del 30.03.2022 e 31.03.2022, l’irregolare funzionamento dei propri uffici.

Il danno è stato causato da alcuni anomali cali di tensione elettrica che, a partire dalle ore 14.07 del 30 marzo e fino alle ore 18.30 del 31 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Amministrazione Finanziaria.

Le operazioni di ripristino si sono concluse alle ore 18.30 del 31.03.2022.

In considerazione di quanto sopra non è stato possibile erogare i servizi e consentire ai contribuenti rispettare gli adempimenti in scadenza.

Nel comunicato stampa di pubblicazione del Provvedimento, l’AdE ha puntualizzato che, ai sensi dell’art. 1 del DL 498/1961, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’AF stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché gli adempimenti previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

Il disservizio ha interessato anche il portale “Fatture e corrispettivi” attraverso cui i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di emettere le fatture in formato elettronico.

Per quanto predetto le fatture elettroniche, il cui termine di emissione scadeva il 30/31 marzo 2022, potranno essere emesse e trasmesse allo SdI rispettivamente entro la giornata dell’11 o del 12 aprile 2022.

La proroga all’11.04.2022 dovrebbe anche riguardare:

– la presentazione del mod. EAS (scadenza originaria 31.03.2022);

– la presentazione del modello INTRA12;

–  le istanze di autotutela per correggere le comunicazioni di irregolarità, il cui termine di pagamento scadeva tra il 30 e il 31 marzo 2022;

–  i 30 giorni concessi ai contribuenti, ex artt. 36-bis, c. 3, D.P.R 600/1973 e 54-bis, c. 3, D.P.R. 633/1972, per fornire chiarimenti o indicazioni in caso di dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi comunicati con i cd “avvisi bonari”.