In sede di conversione del DL 4/2022 è stato integrato l’articolo 5, con conseguente estensione della possibilità di accedere al credito d’imposta locazioni, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, anche alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”.
Condizione essenziale per accedere al beneficio è che i soggetti indicati dalla norma abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Il bonus compete nelle seguenti misure:
– 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– del 30% dell’ammontare del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile, a uso non abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
– del 50% dell’ammontare del canone relativo all’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive.
La fruibilità del bonus resta condizionata al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea.