CONTRIBUTO PEREQUATIVO

CONTRIBUTO PEREQUATIVO

In data 16.11.2021 è stato firmato il DM attuativo relativo al contributo a fondo perduto perequativo ex articolo. 1, commi da 16 a 27, del DL 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), disposizione attraverso cui vengono definite:

– la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione;

– le percentuali da applicare a detto decremento per il calcolo del contributo.

L’agevolazione è prevista, per tutti i soggetti residenti/stabiliti in Italia esercenti attività d’impresa/professionale, alle seguenti condizioni:

  • partita IVA attiva al 26.05.2021;
  • ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • peggioramento, pari ad almeno il 30%, del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31/12/2019;
  • presentazione del modello redditi entro il 30.09.2021.

La base di calcolo è data dal “peggioramento economico” – differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 – diminuito dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia Entrate per far fronte all’emergenza epidemiologica.

All’ammontare come sopra determinato si applicano le seguenti percentuali:

RICAVI/COMPENSI 2019  %
Non superiori a €. 100.000   30%
Superiori a €. 100.000 e fino a €. 400.000  20%
Superiori a €. 400.000 e fino a €. 1.000.000 15%
Superiori a €. 1.000.000 e fino a €. 5.000.000 10%
Superiori a €. 5.000.000 5%

Non spetta alcuna agevolazione nel caso in cui l’ammontare dei contributi già riconosciuti di cui sopra sia maggiore o pari al peggioramento economico.

Il contributo verrà riconosciuto solo previa istanza telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate il cui contenuto e termini di presentazione verranno definiti con un successivo provvedimento.