VIOLAZIONE OBBLIGO TRACCIABILITA’. NO FAVOR REI

VIOLAZIONE OBBLIGO TRACCIABILITA’. NO FAVOR REI

Con Ordinanza n. 26516 dello scorso 30 settembre la Cassazione ha stabilito che la violazione dell’obbligo di tracciabilità (soglia € 1.000,00) commessa dagli enti sportivi dilettantistici anteriormente alle modifiche apportate dal Dlgs 158/2015decorrenza 01.01.2016 – determina la decadenza dal regime agevolato ex L. 398/91.

Si ricorda che l’articolo 25, comma 5, secondo periodo, della L. 133/99, nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal prefato decreto, stabiliva che l’inosservanza da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici delle previste modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti oltre il limite dei mille euro comportava l’impossibilità di avvalersi delleagevolazionidi cui alla L. 398/91 e l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

La Cassazione ha confermato la decadenza dal regime fiscale di favore de quo in quanto, secondo i giudici di legittimità, l’abrogazione operata dal Dlgs 158/2015 non investe una misura sanzionatoria ma una differente fattispecie, del caso la decadenza da un beneficio.

La pronuncia si pone  in evidente  contrasto rispetto alla prevalente giurisprudenza di merito (CTR Perugia, sentenza n. 491/1/16 – CTP Reggio Emilia, sentenza n. 259/2/19 – CTP Parma, sentenza n. 422/1/16).