NUOVA RENDICONTAZIONE PER IL 5 PER MILLE

NUOVA RENDICONTAZIONE PER IL 5 PER MILLE

Il Ministero del Lavoro , con decreto n. 488 del 22.09.2021, ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione  del 5 per mille di cui al DLgs. 111/2017.

Tra le principali novità si segnala:

– l’eliminazione dell’obbligo di inviare i giustificativi di spesa;

– l’obbligo di presentare telematicamente la documentazione richiesta;

– l’obbligo, per somme superiori ad € 20.000, di pubblicare sul sito dell’ente, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto,  gli importi percepiti, il rendiconto stesso e la relativa relazione illustrativa;

Il suddetto provvedimento sottolinea che, nelle more della piena operatività del RUNTS,i soggetti coinvolti comprendono:

a) gli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10  DLgs. 460/97);

b) le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 7 della L. 383/2000);

c) le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs. 460/97, indicati nell’art. 2, comma 4-novies, lett. a) del DL 40/2010, conv. L. 73/2010.

Viene inoltre confermato che l’onere di redigere, solo sui modelli ministeriali ed entro 12 mesi dalla percezione,  il rendiconto e la relativa relazione illustrativa comprende esclusivamente quei soggetti che hanno usufruito di contributi pari o superiori ad € 20.000. Rendiconto e relazione illustrativa, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, devono essere trasmessi, con allegata copia documento identità del legale rappresentante, alla seguente pec: rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it, con indicazione nell’oggetto del codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (es. “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento” ecc.) e l’anno finanziario di riferimento.