LE ATTIVITA’ DIVERSE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

LE ATTIVITA’ DIVERSE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Lunedì 26 luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 , in attuazione dell’articolo 6 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il DM 19 maggio 2021 n. 107, provvedimento con cui vengono definiti i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale ex articolo 5 del CTS.  In sintesi:

a) indipendentemente dall’oggetto e dal grado di connessione con l’attività generale svolta,  sono strumentali quelle  attività esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. Vale a dire quelle attività che sono uno strumento di auto-finanziamento dell’ente.

b) Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non sono superiori:

– al 30% delle entrate complessive dell’ente;
o
– al 66% dei costi complessivi dell’ente.

Si evidenzia che, secondo la relazione illustrativa alla bozza del decreto, la nozione di entrate complessive è onnicomprensiva, tale da assorbire non solo sia quelle da corrispettivi (ricavi) che quelle di ogni altro genere e natura (quote  associative, erogazioni liberali  lasciti testamentari, contributi pubblici, raccolte fondi,  5 x 1000).

L’art. 3 comma 3 del DM precisa inoltre che tra i costi complessivi sono, tra l’altro,  inclusi i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo per analoga mansione; Il mancato rispetto dei predetti limiti deve essere segnalato agli uffici del RUNTS entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, con conseguenti obblighi da assumere nell’esercizio successivo. L’omessa comunicazione   determina la perdita della qualifica di ETS e la cancellazione dal registro.