CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Con risposta n. 432 del 23.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una Fondazione, il cui compito è quello di contribuire all’elaborazione e alla diffusione della cultura, se ente commerciale ex articolo 73, comme 1, lett b), del TUIR, non può usufruire del credito d’imposta istituito dall’art 120 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).

L’agevolazione, pari al 60% dei costi sostenuti nel corso del 2020 (limite massimo di spesa 80.000) per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e poter proseguire l’attività nel rispetto delle norme sul contenimento della diffusione del virus Covid-19, del caso, non compete in quanto l’istante non può essere inclusa nel novero delle “associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore” (CM 20/E del 20 luglio 2020), né tra i codici ATECO rientranti nella disciplina in argomento.

Con circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Amministrazione Finanziaria aveva precisato che il beneficio si intendeva esteso “a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa…., anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico”.

Considerata l’utilizzabilità del bonus dal  01.01.2021 al 30.06.2021, si ricorda che la RM n. 43 del 22.06.2021 ha disposto la soppressione, dal 1° luglio 2021, del relativo codice tributo 6918, codice istituito per consentire, a beneficiari o cessionari, l’utilizzo in compensazione con mod F24.