DECRETO SOSTEGNI. LE PRINCIPALI NOVITA’ IN SEDE DI CONVERSIONE

DECRETO SOSTEGNI. LE PRINCIPALI NOVITA’ IN SEDE DI CONVERSIONE

Di seguito si evidenziano alcune novità, di interesse anche per i sodalizi sportivi dilettantistici, apportate in sede di conversione in legge  del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”):

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START-UP
Con l’art. 1-ter si riconosce, per il 2021, nella misura massima di 1.000,00 euro, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio:
  • che non hanno diritto al contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione delle predette disposizioni.


CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ D’IMPRESA SVOLTA NEI COMPRENSORI SCIISTICI
A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, con l’art. 2, modificato in sede di conversione, viene istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Le risorse saranno destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

  • ai gestori degli impianti di risalita a fune;
  • alle scuole e ai maestri di sci;
  • alle imprese turistiche.

La ripartizione delle risorse in esame avverrà mediante un successivo decreto interministeriale.


RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA ESTESA AL 31.12.2021
L’art. 1-bis dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa,  ex art. 110 del DL 104/2020,  può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

  • ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
  • ai soli fini civilistici, senza possibilità dunque di affrancare il saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.


TARIFFA SPECIALE CANONE RAI
L’art. 6 prevede l’esonero, per l’anno 2021, dal versamento del canone di abbonamento RAI per le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, nonché, modifica introdotta in sede di conversione, per le attività similari svolte da enti del terzo settore.

In caso di versamenti del canone prima dell’entrata in vigore del decreto spetta un credito d’imposta pari al 100% dell’importo versato, credito che non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.


NO VERSAMENTO PRIMA RATA IMU 2021
Con l’art. 6-sexies  è  prevista, per alcuni soggetti, l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 il cui termine è fissato al 16.6.2021.

In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 purché  in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.


IL NUOVO VOUCHER
L’art. 36-ter, modificando il 4° comma dell’art. 216 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), disciplina il nuovo voucher per i servizi sportivi non usufruiti a causa della sospensione imposta dalle misure di contenimento attuate contro la diffusione epidemiologica.

Si prevede che:

– la sospensione delle attività sportive si qualifica come sopravvenuta impossibilità ad usufruire della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo;

– i soggetti che offrono servizi sportivi, in alternativa al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza, possono riconoscere un voucher, di valore pari al credito vantato utilizzabile, entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, termine attualmente fissato al 31.07.2021.


RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI
A tutela di imprese e controparti locatrici, nel caso in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari causa restrizioni sanitarie, l’art 6-novies  consente alle parti di collaborare tra loro al fine di una più equa rideterminazione del canone di locazione.