DECRETO SOSTEGNI BIS. LE NOVITA’ PER LE SPORTIVE

DECRETO SOSTEGNI BIS. LE NOVITA’ PER LE SPORTIVE

In data 25.05.2021 è stato pubblicato in G.U. il DL n. 73, il c.d decreto “Sostegni bis”.

Di seguito si evidenziano alcuni interventi a favore del mondo dello sport:

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’articolo 1 riconferma il contributo a fondo perduto del cd decreto “Sostegni” e propone nuove modalità di calcolo. Previste le seguenti quattro possibilità:

–  Contributo automatico, pari al 100% di quello già ricevuto, spettante ai contribuenti che hanno già usufruito del bonus previsto dal DL 41/2020 (commi da 1 a 4).

–  Integrazione del contributo precedente (commi da 5 a 9). Fattispecie applicabile con i medesimi criteri previsti dal DL 41/2020. Gli stessi beneficiari del precedente contributo hanno la possibilità di vedere incrementata la somma già erogata se, per un diverso arco temporale (01.04.2020 – 31.03.2021 versus 01.04.2019 – 31.03.2020), risulta un surplus a loro favore.

In questo caso è necessario presentare nuova istanza entro 60 giorni dall’entrata in vigore di un apposito provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate.

–  Nuovi beneficiari (comma 10). Ipotesi riservata a chi non ha usufruito del precedente contributo in quanto non si era riscontrato un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato 2019 su 2020, contrazione che viene ora verificata per un diverso orizzonte temporale (01.04.2020 – 31.03.2021 versus 01.04.2019 – 31.03.2020).

Per tale modalità sono previste nuove aliquote e vige l’obbligo di presentare istanza entro 60 giorni dall’entrata in vigore di un apposito provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate.

– Ulteriore contributo (comma 16 e segg). Sempre a favore dei medesimi contribuenti individuati per i contributi precedenti è stato introdotto un nuovo contributo subordinato alle seguente condizione reddituale:

Risultato economico dell’esercizio 2020  inferiore o pari al Risultato economico dell’esercizio 2019

Le modalità per il calcolo verranno stabilite con apposito decreto del Mef.

L’effetto di tale misura è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla UE e la relativa istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi per il periodo in corso al 31.12.2020 venga presentata entro il 10.09.2021.


CREDITO D’IMPOSTA CANONI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
Con l’art 4 viene riproposto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda relativi al periodo gennaio – maggio 2021.

L’agevolazione spetta solo in presenza di un calo medio mensile di fatturato non inferiore al 30% nel periodo aprile 2020 – marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019 – marzo 2020.

Tale requisito non è richiesto a quegli enti non commerciali con soli proventi istituzionali e per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019.


PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
L’art. 9 differisce al 30.06.2021 il termine per la sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31.07.2021 con possibilità di rateazione delle somme dovute.


CREDITO D’IMPOSTA  PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
L’art 10, al primo comma, estende il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, già previsto per l’anno 2020, a tutto il 2021. Si ricorda che tale disposizione non è applicabile alle sponsorizzazioni a favore dei sodalizi che si avvalgono del regime di favore ex L. 398/91.


CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E SOMMINISTRAZIONE TAMPONI
Per quanto all’art. 32  anche i sodalizi sportivi dilettantistici potranno ottenere un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, l’acquisto dei dispositivi individuali di protezione e la somministrazione dei tamponi.


INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI
L’art 44 ripropone l’erogazione, sempre da parte della società Sport e salute spa, di una nuova indennità per i collaboratori sportivi che, per ciascuno dei mesi di riferimento (aprile/maggio 2021) saranno tenuti ad attestare la persistenza dei presupposti per ottenere il beneficio.

L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:
– ai soggetti che nel 2019 hanno percepito oltre 10.000 € la somma spettante sarà pari a € 2.400;
–  chi, sempre nel 2019, ha percepito  tra i 4 e i 10 mila euro la somma spettante sarà pari a € 1.600;
–  coloro che nel 2019 hanno percepito meno di 4.000 € la somma spettante sarà pari a € 800.