Recentemente è stato firmato dal Ministro del Lavoro Orlando il decreto attuativo, riferito all’articolo 6 del Dlgs 117/2017, in merito ai requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale previste dal precedente articolo 5 del prefatto decreto legislativo.
Per strumentali sono da intendersi quelle attività esercitate per promuovere e sostenere le finalità istituzionali dell’ente.
Il carattere secondario sussiste invece quando, in ogni esercizio, i ricavi delle attività diverse non sono maggiori al 30% delle entrate complessive o al 66% dei costi complessivi dell’ETS.
I predetti limiti sono alternativi ed è dunque sufficiente il rispetto di almeno uno dei due affinché l’ETS possa, legittimamente, svolgere anche attività diverse.