SOSPESA AGLI ENTI IN 398 LA RICHIESTA DEL FONDO PERDUTO

SOSPESA AGLI ENTI IN 398 LA RICHIESTA DEL FONDO PERDUTO

Gran parte delle associazioni che si avvalgono del regime di favore ex L. 398/1991 e che, nel rispetto delle condizioni normativamente previste, hanno presentato richiesta di contributo al fondo perduto ex DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) stanno riscontrando la sospensione delle istanze trasmesse causa incoerenza tra il fatturato 2019 ed il fatturato del 2020. 

La (presunta) causa ostativa deriverebbe dal fatto che l’Agenzia delle Entrate: 

1) è impossibilitata ad effettuare i controlli incrociati in quanto i soggetti che usufruiscono dei benefici della L 398/1991, per espressa previsione del legislatore,  non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva e delle comunicazioni periodiche; 

2) per i i contribuenti forfettari in 398,  potrebbe essere in possesso di alcuni dati (es: fatture elettroniche emesse dall’associazione verso una Pubblica Amministrazione), ma non di altri (es: fatture cartacee, corrispettivi da somministrazione o vendita). 

Per quanto predetto è dunque incontrovertibile che, nella maggioranza dei casi,   trattasi di fattispecie non causata da errori dei contribuenti che tuttavia, salvo imminente (improbabile) modifica del programma di compilazione della domanda, peraltro già auspicata in una precedente nl in cui si è affrontata tale problematica, saranno costretti, al fine dell’erogazione del contributo, a presentare  apposita istanza di riesame in autotutela

In tal caso, vista la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65 dell’ 11 ottobre 2020, dedicata al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”), per cui “Al fine di sanare (…) il soggetto richiedente, anche mediante l’intermediario delegato, può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito“, è dunque ipotizzabile: 

a) trasmettere istanza di autotutela via pec alla Direzione Provinciale territorialmente competente  firmata digitalmente dal contribuente o dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione. 

b) trasmettere, sempre tramite pec, la predetta istanza in formato pdf con firma autografa del contribuente.