FONDO DI GARANZIA: ALLARGATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI

FONDO DI GARANZIA: ALLARGATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI

Con la Circolare n. 20 dello scorso 17 novembre il Mediocredito Centrale ha comunicato che la Commissione europea ha rilasciato il nulla osta affinché, come previsto dal comma 3 dell’articolo 64 del cosiddetto decreto “Agosto” (D.L. 104/2020), anche gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, a partire dal 19.11.2020, possono presentare le domande di ammissione alle risorse del Fondo di Garanzia.

Pertanto, quelle associazioni titolari di solo codice fiscale, perché non esercitano un’attività d’impresa, che hanno subito danni causati dall’emergenza epidemiologica (requisito da autocertificare), possono richiedere ad un istituto bancario un prestito garantito dallo Stato, fino ad un massimo di € 30.000,00 e con restituzione prevista in un arco temporale non superiore ai 10 anni.