DPCM 03.11.2020. LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT

DPCM 03.11.2020. LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT

Il nuovo DPCM dello scorso 3 novembre, pubblicato in data 04.11.2020, detta nuove regole, alle quali uniformarsi nella vita quotidiana, dal 06.11.2020 al 03.12.2020.
Le restrizioni previste dal nuovo provvedimento coinvolgono anche la pratica delle  attività sportive dilettantistiche in riferimento alle aree geografiche ove le stesse vengono svolte.

Il territorio nazionale, tramite ordinanza emessa dal Ministero della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, è ora suddiviso in tre zone:

Articolo 1 – Misure  di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
All’interno della c.d. ZONA GIALLA è consentito:

– svolgere attività sportiva o motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale rispettivamente di almeno 2 mt o 1 mt (lett d);

– svolgere attività sportiva all’aperto all’interno di circoli o centri sportivi “con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni” (lett f);

– anche per gli sport di contatto, l’allenamento individuale organizzato all’aperto e con distanziamento sociale di almeno 2 metri (FAQ Dipartimento per lo Sport);

– svolgere, sia per gli sport individuali che di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, EPS o DSA, quelle competizioni e quegli eventi, comprese le correlate sedute di allenamento, definiti/individuati,  esclusivamente dal CONI e dal CIP, di interesse nazionale (lett e);

Resta sospeso, fatto salvo quanto precede, lo svolgimento degli sport di contatto di cui alla tabella emanata dall’Ufficio dello Sport (lett g), nonché l’attività di palestre, piscine e centri natatori (lett f).

Articolo 2 – Misure  di contenimento del contagio su aree definite di elevata gravità
Nella c.d. ZONA ARANCIONE (Puglia e Sicilia), pur essendo vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, è possibile continuare a svolgere quelle attività o ad usufruire di quei servizi non sospesi e non disponibili nel territorio del predetto ente. All’atto pratico quindi nulla cambia rispetto alle previsioni sopra accennate riguardanti la cd zona gialla.

Articolo 3 – Misure  di contenimento del contagio su aree definite di massima gravità
Nella c.d. ZONA ROSSA (Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta) è esclusivamente consentito:

– lo svolgimento di attività motoria individuale all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione, nel rispetto del distanziamento sociale (1 mt) e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

– lo svolgimento, all’interno del proprio Comune di residenza, all’aperto, in forma individuale  e senza obbligo di mascherina, di attività sportiva;

– lo svolgimento, a porte chiuse, di competizioni, eventi e allenamenti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP e coordinati  esclusivamente da organismi sportivi internazionali (FSN e DSA) con conseguente esclusione di quanto organizzato dagli EPS.