RIVALUTAZIONE BENI

RIVALUTAZIONE BENI

L’articolo 110 del DL 104/2020, al comma 5, prevede, per i soggetti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, quindi anche per i sodalizi sportivo dilettantistici costituiti sotto forma di società di capitali, la possibilità di rivalutare quei beni d’impresa (p.es immobili) che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. In tal modo il valore della futura plusvalenza/minusvalenza sarà determinato tenendo conto del costo in precedenza rivalutato.

Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che la cessione non deve avvenire in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, del caso non prima del 2024.

L’imposta sostitutiva da versare, al fine di consolidare il maggior valore dal punto di vista fiscale, è pari al 3%, con possibilità di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione con il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Il  versamento, con possibilità di compensazione ai sensi del D.Lgs 241/1997, potrà avvenire in un’unica soluzione, o in un massimo di tre rate costanti, di cui la prima scadente entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte riferite al periodo nel quale la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con periodo d’imposta 01.01 – 31-12  giugno/luglio 2021, giugno/luglio 2022, giugno luglio 2023).