RETRIBUZIONE AI VOLONTARI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

RETRIBUZIONE AI VOLONTARI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con nota n 6214 dello scorso 10 luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, nel rispetto delle limitazioni previste dall’art 17 del Dlgs 117/2017, gli ETS, per lo svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi dell’attività di volontari.

Si ricorda che quest’ultimi non possono essere retribuiti e nemmeno percepire rimborsi spese forfetari. E’ esclusivamente   consentito il rimborso di spese da essi direttamente sostenute e documentate. Tali somme possono essere autocertificate dal volontario stesso, nel limite di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.
Nella nota si precisa che nel concetto di attività di volontario non rientra solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di uno o più attività di interesse generale previste dallo statuto sociale, ma altresì l’esercizio di una carica sociale, attività anch’essa  strettamente correlata al raggiungimento dell’oggetto sociale dell’ente.
Pertanto, ad eccezione delle OdV per cui l’obbligo di non corrispondere compensi per lo svolgimento di incarichi associativi è specificatamente prevista dall’art 34, comma 2.,del Dlgs 117/2017, per i restanti ETS la possibilità di attribuire un compenso a favore dei titolari di cariche sociali è demandata all’autonoma scelta di ogni ente, possibilità che dovrà comunque essere valutata nel rispetto dei limiti imposti dal comma 3, lettera a), dell’art 8 del CTS (distribuzione anche indiretta di utili).