CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Il decreto Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assumerà la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, cambia le regole per il bonus sanificazione.

BENEFICIARI
I potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

SPESE AMMISSIBILI ALL’AGEVOLAZIONE
Le tipologie di spese ammissibili per beneficiare del credito d’imposta sono le seguenti:

1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;

2. la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. 

4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;

6. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI, così come prodotti detergenti e disinfettanti, termometri e strumenti per garantire il distanziamento sociale.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio, il credito potrà:

– essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

– essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

Bisognerà attendere soltanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni, per l’avvio del credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione.

Bisognerà attendere soltanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni, per l’avvio del credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione.