CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria in essere, viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione, di immobili ad uso non abitativo, pagato nei mesi di marzo aprile e maggio 2020.

BENEFICIARI
La fruizione del credito spetta ai professionisti e alle imprese, anche in regime forfetario, che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, ricavi e compensi non superiori a 5 milioni e una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Il legislatore ha voluto estendere l’agevolazione anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus con riferimento sia ai canoni di locazione di immobili destinati allo svolgimento dell’attività commerciale, sia con riferimento a quelli destinati all’attività istituzionale.

A tal proposito possono verificarsi 3 ipotesi distinte:

  • l’ente non commerciale svolge esclusivamente attività istituzionale
    – non è necessario verificare il limite di 5 milioni di euro di ricavi o compensi
    – non è necessario verificare il calo del fatturato
  • l’ente non commerciale svolge anche , in via prevalente, attività commerciale:
    – deve verificare di non aver superato nel 2019 il limite di 5 milioni di euro
    – deve applicare il requisito del calo del fatturato
  • l’ente non commerciale svolge anche, in via NON prevalente, attività commerciale:
    – deve distinguere tra le quote istituzionali e commerciali del canone di locazione
    – deve valutare i diversi requisiti posti dalla norma per le due sfere

In quest’ultimo caso è quindi necessario individuare la parte di canone afferente all’uso istituzionale e la parte di canone afferente alla parte relativa all’attività commerciale ed applicare le condizioni di legge in modo differenziato. 

Non rientrano tra i beneficiari del credito, le imprese neo-costituite (costituite dopo al 1° giugno 2019, per via della mancanza di una base di riferimento nel periodo marzo-maggio 2019).

MISURA DEL CREDITO
Il credito spetta in misura pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività e, in misura pari al 30% del canone relativo a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile non abitativo destinato all’attività.

CONDIZIONI
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi deve essere effettuato considerando le prestazioni eseguite nel mese che hanno partecipato alla liquidazione periodica, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini IVA. 

UTILIZZABILITA’ DEL CREDITO
Il credito è utilizzabile SUCCESSIVAMENTE al pagamento del canone.
Il credito d’imposta è immediatamente utilizzabile dal solo locatario sia mediante compensazione con F24 telematico sia mediante utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativi all’esercizio cui il credito si riferisce. 
Il credito potrà essere ceduto al locatore o ad altri soggetti entro il 31 dicembre 2021, secondo modalità che saranno definite.
Anche i locatori potranno utilizzare il credito in compensazione o mediante riporto nella dichiarazione dei redditi nei quali il credito è stato ceduto, ma dovrà essere utilizzato interamente nell’esercizio medesimo non essendo né rimborsabile né riportabile.