INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO

INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio, il Governo ha incrementato la somma a disposizione di Sport e Salute consentendo alla società di erogare l’indennità sia a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per il mese di Marzo ma che non hanno ancora ricevuto tale somma, sia ai soggetti che ne faranno richiesta per i mesi di Aprile e Maggio.

Per chi ha già presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020
L’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede espressamente che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità.

Per chi non ha presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di Marzo 2020
Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
– non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
– non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
– non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
– non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Il rapporto di collaborazione deve:
– essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
– aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
– essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
– non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica attiva dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sul sito di Sport e Salute.

La procedura d’invio della domanda prevede tre fasi.

1- La prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che comunicato sull’homepage del sito di Sport e Salute. Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi.
Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma.

2- L’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato.

3- la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Infine si precisa che il decreto dà diritto a ricevere le indennità di aprile e maggio a chi ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Questo anche se a maggio sono ricominciate le collaborazioni sportive o si è prestato delle collaborazioni occasionali, a condizione che non si tratti di redditi di lavoro (autonomo, dipendente o assimilato).