PRESENTAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI

PRESENTAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI


L’articolo 2, comma 2 del DPR 322/1998, relativo ai termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, dispone che “I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”.

Per quanto sopra, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (01.01 – 31.12), la trasmissione telematica dei modelli ENC e Irap scade il 30.11 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Un contribuente con esercizio cd “a cavallo”, a titolo esemplificativo 01-07.2021 – 30.06.2022, può dunque prendere in considerazione come ultimo termine di presentazione il 31.05.2023.

A tal proposito si rammenta una, ormai datata, risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 126 del 16.12.2011), documento per cui l’acquisizione della partita Iva da parte di un ente non commerciale presuppone che lo stesso effettui operazioni di rilevanza economica aventi i requisiti dell’attività d’impresa, con conseguenti obblighi dichiarativi in capo all’enc stesso, salvo specifiche esclusioni previste dalla normativa vigente (es: soggetti in 398 non dichiarazione IVA, no LIPE).

Come indicato nelle istruzioni ministeriali dei modelli Redditi e Irap quegli enc che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.