
La Cassazione, smentendo un proprio precedente pronunciamento (Sentenza n. 9542 del 11.05.2026), con l’Ordinanza n. 1883 del 28.01.2026, ha ritenuto evidenziare la validità di un avviso di accertamento intestato a un’associazione non riconosciuta emesso successivamente alla sua estinzione.
Secondo gli ermellini la notifica all’ultimo legale rappresentante dell’ente non deve ritenersi irrituale in quanto coinvolge il soggetto responsabile solidale ex art 38 Codice Civile, nonché il successore dell’associazione ormai cessata.