CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’articolo 1 del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) prevede, per imprese e lavoratori autonomi, l’erogazione, a determinate condizioni, di un contributo a fondo perduto.
L’agevolazione riguarda anche quei sodalizi costituiti sotto forma di società di capitali (ssd o cooperative), nonché quegli enti non commerciali (asd, culturali ecc.) titolari di partita Iva.
Di conseguenza l’asd con solo codice fiscale, in quanto svolge esclusivamente  attività istituzionale e non commerciale, è esclusa dal beneficio.
Sono altresì esclusi i soggetti che hanno cessato la partita Iva prima del 23.03.2021, o coloro che hanno avviato l’attività dopo il 24.03.2021.

I destinatari del contributo  devono:
a) aver conseguito, nell’anno 2019ricavi  non superiori a  10 milioni di euro;
nb: Nel caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23.03.2021.

b)  rispettare uno dei seguenti requisiti:

b1 – media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno al 30% rispetto alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
nb: nella determinazione concorrono anche le cessioni di beni ammortizzabili;

b2 – attivazione della partita Iva dal 01.01.2019;


Misura del contributo.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 le seguenti percentuali:

1) 60% se ricavi 2019 inferiori o pari a € 100.000;
2) 50% se ricavi 2019 superiori a € 100.000 ma non a € 400.000;
3) 40% se ricavi 2019 superiori a € 400.000 ma non a € 1.000.000;
4) 30% se ricavi 2019 superiori a € 1.000.000 ma non a € 5.000.000;
5) 20% se ricavi 2019 superiori a € 5.000.000 ma non a € 10.000.000;


Calcolo del contributo
a) se la differenza tra la media mensile 2020 e la media mensile 2019 è negativa per almeno il 30%, a tale importo, si applica la percentuale prevista dalle suddette fasce, con, in ogni caso, il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

b) per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, se la predetta differenza è negativa ma inferiore al 30%, pari a zero, o addirittura positiva, spetta comunque l’importo minimo stabilito.

L’importo minimo riconosciuto è di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Modalità di erogazione
I soggetti interessati possono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza a partire dal 30.03.2021 e non oltre il 28.05.2021.
A scelta del beneficiario l’Agenzia delle Entrate erogherà il contributo mediante accredito su conto corrente bancario o postale oppure con riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. L’opzione è irrevocabile.
Si ricorda infine che l’Amministrazione Finanziaria con CM 22/E del 21.07.2020 ha stabilito che, anche per le asd e ssd, il metodo di determinazione del contributo a fondo perduto deve essere basato solo sui ricavi commerciali con conseguente esclusione dal calcolo dei cd ricavi/corrispettivi “decommercializzati”.