
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26544/2025, ha chiarito i limiti della responsabilità personale dei componenti del consiglio direttivo delle associazioni sportive dilettantistiche.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una ASD il mancato rispetto dei requisiti dell’art. 148 TUIR e dello statuto, rilevando una scarsa partecipazione dei soci e forme di distribuzione indiretta di utili.
Per questo aveva revocato il regime agevolato della Legge 398/1991, tassando i proventi come redditi commerciali e ritenendo responsabili in solido tutti i membri del consiglio direttivo, solo in ragione del loro ruolo.
La Cassazione ha precisato che l’appartenenza al consiglio direttivo non basta per imputare ai singoli consiglieri i debiti tributari dell’associazione.
La responsabilità personale ex art. 38 c.c. sorge solo se l’Amministrazione dimostra che il consigliere ha svolto attività con rilevanza esterna, come:
Pertanto:
La responsabilità non può essere estesa indistintamente a tutti gli amministratori: occorre verificare il ruolo effettivamente svolto.
Resta invece pienamente legittima la revoca della Legge 398/1991 quando mancano i requisiti associativi.