MODELLO EAS

MODELLO EAS

PREMESSA
Entro il 31 marzo 2021, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche fiscalmente rilevanti intervenute nel corso del 2020, utilizzando un apposito modello dichiarativo denominato Modello EAS (dove EAS sta ad indicare l’acronimo di Enti Associativi). Tale modello va presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse nell’anno precedente. In caso di dimenticanza, la normativa vigente permette agli enti associativi di ravvedersi, presentando il modello e versando contestualmente una specifica sanzione pecuniaria (c.d. remissione in bonis), entro il termine della prima dichiarazione utile.

COS’E’ IL MODELLO EAS
Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare e inviare telematicamente, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, previa la decadenza della qualifica di ente non commerciale loro attribuita la legislatore.

Introdotto dall’articolo 30 del D.L. 185/08  – convertito, con modificazioni, in L. 02/09 –  ed emanato con provvedimento del 2 settembre 2009 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il modello EAS nasce come ulteriore strumento di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria per contrastare gli abusi fiscali delle norme agevolative previste, e applicabili a determinate condizione, per gli enti del terzo settore, garantendo, anche attraverso l’acquisizione di determinate notizie rilevanti sul piano fiscale, che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. La circolare 12/E del 9 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, definisce il modello EAS come uno strumento volto ad “acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale” al fine di“tutelare le vere forme associazionistiche” e “isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS: AMBITO SOGGETTIVO
Gli enti interessati all’adempimento possono raggrupparsi in due tipologie:
1. gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)
2.   gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)
I soggetti tenuti alla compilazione completa del modello sono i seguenti:

  • gli enti che svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • gli enti che svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • gli enti che svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentare il modello Eas).


Enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)
A seguito della Circolare A.E. n. 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di enti associativi sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte in determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l’Amministrazione Finanziaria ottenere gran parte delle informazioni richieste dalla relativa modulistica. I soggetti interessati da questa forma di compilazione sono di seguito elencati:

  • associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri regionali e provinciali;
  • associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o provinciali, che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995;
  • associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.


Soggetti esonerati
La legge individua alcune tipologie di soggetti che, seppur enti di tipo associativo, presentano condizioni tali da essere ritenute non obbligate ad ottemperare all’obbligo dichiarativo. Più precisamente tali enti possono essere sinteticamente indicati nell’elenco che segue:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25 maggio 1995;
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.


I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS E LA REMISSIONE IN BONIS
Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dell’ente interessato o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione (termine che decorre dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo e dello statuto) ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente. Quindi, se l’associazione ha effettuato modifiche nel corso del 2020, deve effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica con il modello EAS entro il 31 marzo 2021.

Nell’ipotesi di dimenticanza da parte dell’ente, la normativa attualmente in vigore concede la possibilità della c.d. remissione in bonis, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali. Tale ravvedimento prevede la presentazione del modello EAS ed il contestuale pagamento di una sanzione pari ad Euro 250 entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè il 30 novembre 2021.


COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE – PRECISAZIONI   
Non tutte le modifiche che possono intercorrere nel corso della vita di un ente associativo hanno rilevanza fiscale ai fini del controllo operato dall’Amministrazione Finanziaria. A tal proposito, è da tenere presente che non costituiscono variazioni ai fini del modello EAS, e dunque non devono essere comunicate, le seguenti fattispecie:

  • modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2020 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2021 dai soggetti obbligati:


COSA ACCADE IN CASO DI OMISSIONE
L’omessa presentazione del modello EAS all’Amministrazione Finanziaria entro i termini previsti dal legislatore (presentazione a seguito di costituzione, a seguito di modificazioni e mediante remissione in bonis) comporta per i soggetti interessati la decadenza dal godimento delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. L’Agenzia delle Entrate (Circolari 12/2009 e 45/2009) al riguardo precisa: “Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”. In altri termini, se l’ente continua, a fronte dell’omesso adempimento, a svolgere attività oggetto di decommercializzazione (quali l’incasso quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci), la sua intera attività avrà natura commerciale. L’ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nell’area della commercialità qualsiasi attività svolta, con la conseguenza di sottostare a tutti gli adempimenti fiscali e contabili in tal caso previsti.


Modello Eas e riforma del Terzo settore
Il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello Eas: l’art. 94, c. 4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.

Tale disposizione non sembra però ad oggi già applicabile: vista l’assoluta rilevanza del modello Eas a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere che l’esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operatività del nuovo regime fiscale previsto per gli Ets.

Da ciò discende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore in base all’art. 101, c.3 del codice del Terzo settore, sono comunque soggette all’invio del modello Eas nei casi evidenziati in precedenza.

Per quanto riguarda gli altri 2 enti già oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono come visto esonerate in modo assoluto dall’invio dell’Eas, le seconde sono invece obbligate alla compilazione parziale (e al conseguente invio) solo qualora svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995. Dato che il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è in dirittura di arrivo, sarebbe importante che le autorità competenti si pronunciassero sull’obbligo di invio del Modello Eas per gli enti del Terzo settore, chiarendo finalmente se l’esonero per essi scatti solo a partire dall’entrata in vigore del nuovo regime fiscale oppure fin dal momento di operatività del Runts.