CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RESIDENTI IN COMUNI MONTANI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RESIDENTI IN COMUNI MONTANI

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 36282 del 05.02.2021 pubblicato in data 08.02.2021, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per usufruire del contributo a fondo perduto introdotto dall’art 25 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”). L’Amministrazione Finanziaria  ha precisato che i soggetti beneficiari sono esclusivamente coloro che:

– non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, DL. 34/2020 (decreto “Rilancio”);

– a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno domicilio fiscale, o sede operativa, nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza COVID-19);

–  sono redenti in Comuni classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello pubblicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

 Al fine di individuare i predetti Enti occorre riferirsi all’elenco predisposto dall’ISTAT ovvero alla circolare del Ministero delle Finanze  n. 9 del 14 giugno 1993.

L’istanza deve essere presentata, dal 10.02.2021 al 24.02.2021, in via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello. La trasmissione può avvenire mediante il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’AdE, direttamente da parte del contribuente o tramite un intermediario abilitato delegato al “cassetto fiscale” o  al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

L’erogazione avverrà mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza predetta.